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ciao raga...in questo blog vi scriverò cio che faremo nelle ore di scuola soprattutto in quelle di informatica...spero che venga bene e che vi piaccia...


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sabato, febbraio 07, 2009

accessibilità


L'accessibilità, in informatica, è la capacità di un dispositivo, di un servizio o di una risorsa d'essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria d'utente.
Il termine è comunemente associato alla possibilità anche per persone con ridotta o impedita capacità sensoriale, motoria, o psichica (ovvero affette da disabilità sia temporanea, sia stabile), di fruire dei sistemi informatici e delle risorse software a disposizione. Il termine ha trovato largo uso anche nel settore di Internet col medesimo significato.


In Italia per le nuove realizzazioni e le modifiche apportate dalla Pubblica amministrazione al proprio o ai propri siti web si deve tenere conto (pena nullità dei contratti stipulati) della "Legge Stanca" (Legge 4 del 9 gennaio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2004), resa operativa col decreto attuativo di fine 2005. Il medesimo obbligo è in carico, come specificato nell'art. 2 della legge, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici. L'obbligo della applicazione della legge sussiste esclusivamente per i siti pubblici (o di interesse pubblico) mentre, sempre nell'ambito pubblico, le disposizioni di legge non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.
La legge contiene altresì alcune definizioni:
a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
La legge italiana - oggetto di accesi dibattiti sul suo reale peso nel favorire l'accessibilità del web - si pone come obiettivo quello di dare attuazione al principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione Italiana e quindi garantire il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili. Le disposizioni della legge si applicano oltre che ai siti web, anche, secondo quanto sancito dall'art.5, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado nonché alle postazioni di lavoro sia nel settore pubblico che nel privato.
La stesura finale della legge nasce dalla fusione di numerose proposte e vari dibattiti. A seguito dell'approvazione della normativa sono stati costituiti dei gruppi di lavoro della Segreteria Tecnico-Scientifica della Commissione Interministeriale per l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a favore delle categorie deboli e svantaggiate a cui hanno partecipato enti ed associazioni in rappresentanza di persone con disabilità, dei produttori di hardware e software e in rappresentanza dell'associazione di sviluppatori esperti in materia di accessibilità (IWA). Il risultato di tali gruppi di lavoro è una serie di regole tecniche contenute negli allegati del DM 8 luglio 2005.

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